PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:

      «1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici».

Art. 3.
(Responsabilità della cura, della manutenzione e dell'esposizione della bandiera).

      1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, la cura, la manutenzione e l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri d'ufficio.

 

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Art. 4.
(Celebrazione della giornata nazionale della bandiera).

      1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della bandiera istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale, alla presenza delle massime autorità dello Stato.
      2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dedica adeguati spazi informativi alla celebrazione di cui al comma 1.

Art. 5.
(Partecipazione dei discendenti di Casa Savoia).

      1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il Governo della Repubblica promuove la partecipazione dei discendenti di Casa Savoia alle celebrazioni e alle manifestazioni di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Esposizione permanente della bandiera nei comuni).

      1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.
      2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di Governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.

Art. 7.
(Consegna della bandiera nei comuni).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle

 

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famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali e festivi, oltre che nella medesima giornata nazionale della bandiera. I consegnatari si impegnano, altresì, alla cura e alla manutenzione della bandiera.
      2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmate d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che favoriscano la partecipazione dei cittadini.
      3. Nei comuni il cui territorio è diviso in circoscrizioni, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la distribuzione delle bandiere ai presidenti delle circoscrizioni.
      4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è effettuata a titolo gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere è iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale fine ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente.

Art. 8.
(Attività educative e culturali nelle scuole).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera e nel corso dell'anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità del personale docente, sono organizzate attività educative e culturali aventi come tema il valore e il significato della bandiera nazionale.
      2. Nella giornata nazionale della bandiera sono distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato ridotto della bandiera nazionale.
      3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è posta a carico dei bilanci delle competenti istituzioni scolastiche, le quali ricevono a tale fine un contributo da parte del Ministero della

 

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pubblica istruzione, il cui ammontare è determinato annualmente.

Art. 9.
(Celebrazioni e manifestazioni all'estero).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane all'estero, alla cui programmazione e realizzazione prendono parte i comitati degli italiani all'estero.

Art. 10.
(Ricorrenza dell'11 settembre).

      1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati terroristici di New York e Washington del 2001, in segno di solidarietà e di amicizia nei confronti del popolo americano, l'11 settembre di ogni anno, nelle sedi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, accanto alla bandiera italiana, è esposta la bandiera degli Stati Uniti d'America.

Art. 11.
(Trasmissioni radiofoniche e televisive).

      1. La programmazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle altre emittenti radiofoniche e televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per illustrare il significato e il valore della bandiera nazionale.