1. La Repubblica promuove l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera italiana come simbolo dell'identità e dell'unità nazionale.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:
«1-bis. La bandiera della Repubblica italiana è altresì esposta presso le sedi di tutte le amministrazioni e gli uffici pubblici nonché degli enti privati, compresi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che a qualunque titolo ricevono provvidenze da parte dello Stato o di enti pubblici».
1. Nelle sedi che espongono la bandiera nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, la cura, la manutenzione e l'esposizione della bandiera sono affidate alla responsabilità del dirigente apicale. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce, ad ogni effetto, violazione dei doveri d'ufficio.
1. Il 7 gennaio di ogni anno, giornata nazionale della bandiera istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 671, ha luogo in Roma una celebrazione nazionale, alla presenza delle massime autorità dello Stato.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dedica adeguati spazi informativi alla celebrazione di cui al comma 1.
1. Nel segno della continuità dello Stato unitario, il Governo della Repubblica promuove la partecipazione dei discendenti di Casa Savoia alle celebrazioni e alle manifestazioni di cui alla presente legge.
1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.
2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di Governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.
1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle
1. Nella giornata nazionale della bandiera e nel corso dell'anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità del personale docente, sono organizzate attività educative e culturali aventi come tema il valore e il significato della bandiera nazionale.
2. Nella giornata nazionale della bandiera sono distribuite ad alunni e studenti riproduzioni in formato ridotto della bandiera nazionale.
3. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è posta a carico dei bilanci delle competenti istituzioni scolastiche, le quali ricevono a tale fine un contributo da parte del Ministero della
1. Nella giornata nazionale della bandiera sono indette celebrazioni e manifestazioni a cura delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle istituzioni italiane all'estero, alla cui programmazione e realizzazione prendono parte i comitati degli italiani all'estero.
1. Al fine di commemorare le vittime degli attentati terroristici di New York e Washington del 2001, in segno di solidarietà e di amicizia nei confronti del popolo americano, l'11 settembre di ogni anno, nelle sedi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, come modificato dalla presente legge, accanto alla bandiera italiana, è esposta la bandiera degli Stati Uniti d'America.
1. La programmazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle altre emittenti radiofoniche e televisive deve comprendere trasmissioni e brevi messaggi per illustrare il significato e il valore della bandiera nazionale.